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LE DETRAZIONI FISCALI  PER GLI INTERVENTI IN ZONE A RISCHIO SISMICO

Il  Dl 201/2011 ha reso “strutturali”, e cioè durature, le detrazioni previste per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • gli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, a favore degli acquirenti finali;
  • gli interventi in zone antisismiche.

Tale detrazione è stata aumentata dal 36% al 50% dal Dl 22 giugno 2012 n. 83, che ha anche aumentato l’importo massimo detraibile da 48.000 a 96.000 euro. Queste condizioni sono state prorogate dal Dl 63/2013 fino al 31 dicembre 2013 e dalla Legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2014 (con percentuali poi decrescenti negli anni successivi).

In fase di conversione del Dl 63/2013 nella Legge 90/2013, è stata introdotta una speciale detrazione del 65% (anziché del 50%) per interventi antisismici. Tale percentuale detrazione, che sarebbe dovuta scadere a fine 2013, è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dalla Legge di stabilità 2014.

La medesima norma, inoltre, ha previsto che tale percentuale dovrà scendere al 50% per i lavori effettuati nel 2015.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 e la Guida di ottobre 2013 dell’Agenzia delle Entrate riprendono e chiariscono il quadro delle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie. Naturalmente questi documenti non possono tener conto delle nuove percentuali e tempistiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014. In ogni caso, sono entrambi validi documenti di riferimento per tutti gli aspetti più generali relativi all’agevolazione.

Interventi antisismici: 65% e tetto maggiorato

Agli interventi antisismici è stata assegnata una premialità extra, e cioè la detrazione del 65%, anziché del 50%. Come già ricordato sopra, la Legge di stabilità 2014 ha prorogato il 65% al 31 dicembre 2014 prevedendo inoltre una discesa al 50% per i lavori effettuati nell’anno 2015.

Poiché tale facilitazione è stata inizialmente introdotta in fase di conversione del Dl 63/2013 nella Legge 90/2013, è solo dalla data dell’entrata in vigore di quest’ultima, il 4 agosto 2013, che vale tale detrazione.

Riporta la Circolare: “Le spese sostenute … possono fruire fino al 31 dicembre 2013 [ora 31 dicembre 2014, ndr] dell’aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.”

In pratica: l’aumento al 50% per le detrazioni “ristrutturazioni” continua senza interruzioni fino a fine 2014, ma gli interventi antisismici, se messi in atto dal 4 agosto in poi, possono utilizzare la detrazione 65%. Sempre, naturalmente, fino alla data del 31 dicembre 2014.

La Circolare dell’Agenzia delle entrate specifica inoltre che la detrazione vale “fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.”

Attenzione: nonostante la specifica del tetto massimo riferita alla singola unità immobiliare, alla luce della circolare risulta evidente che gli interventi non possono essere riferiti a singole unità immobiliari: il tetto massimo si riferisce solo ai massimi detraibili dal singolo proprietario/avente diritto in fase di ripartizione delle spese e calcolo della detrazione.

Beneficiari e interventi ammessi

Zone geografiche

La detrazione è concessa solo per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. L’ordinanza è stata  pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Interi edifici

Come riporta la Circolare dell’Agenzia, secondo il TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) sono agevolabili gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità  immobiliari.”

Le misure antisismiche devono essere adottate “con particolare riguardo” alla messa in sicurezza statica, dunque gli interventi devono essere strutturali e abbracciare interi edifici o complessi di edifici. Addirittura, se si agisce nei centri storici deve esistere un progetto unitario (per altro non meglio definito).

Tipo di utilizzo dell’edificio

Secondo la Circolare dell’Agenzia:

“per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ‘ad abitazione principale o ad attività produttive’, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito Irpef.

Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.”

Si noti che, oltre alla limitazione dell’intervento sull’intero edificio, si considera da privilegiare (ma senza obblighi meglio definiti) l’intervento sulle costruzioni dove si vive o si lavora. Anzi, per definire se l’immobile rientra nei casi previsti si ricorre alla formula “immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare o lavorativa”. Non assume importanza, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare.

Edifici “non omogenei”

Pur non trattandosi di criteri del tutto precisi, la Circolare dell’Agenzia considera il caso in cui in un certo immobile siano presenti unità abitative che ricadono nei requisiti (prima casa e luoghi di lavoro) e unità abitative che non rientrano (es: seconde case, uso promiscuo, magazzini ecc.).

La regola da applicare è la seguente:

  • le unità che rientrano nei criteri hanno diritto alla detrazione 65%;
  • le unità che non rientrano nei criteri mantengono la detrazione 50% (ex 36%) prevista per le ristrutturazioni..

Spese ammesse

Sono ammissibili a detrazione le spese sostenute per:

  • la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • l’approntamento della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

FONTE: http://www.nextville.it

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