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LEGGE DI STABILITA’ E SGRAVI CONTRIBUTIVI

La Legge di Stabilità introduce sgravi contributivi per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015. La normativa, tuttavia, prevede la soppressione di precedenti formule di assunzione agevolata, in particolare quelle previste dalla Legge 407/1990 per i disoccupati. Vediamo dunque nel dettaglio cosa prevede la nuova disciplina e che cosa invece cambia, anche rispetto agli incentivi previsti dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012).

Assunzioni agevolate 2015

Secondo la nuova Legge di Stabilità, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre 8.060 euro l’anno (esclusi dall’agevolazione premi e contributi INAIL). Il beneficio si applica per nuovi assunti senza contratto stabile da almeno sei mesi. In sintesi:

  • assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati con tale contratto nei 6 mesi precedenti,
  • sgravio del 100%,
  • Premio INAIL dovuto
  • Agevolazioni per assunzioni da gennaio e stipulate entro dicembre 2015.

Incentivi soppressi

Da gennaio 2015 sono soppresse le agevolazioni contributive della Legge 407/1990, che all’articolo 8 comma 9 prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. Le agevolazioni (compresa riduzione del premio INAIL) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane. In sintesi:

  • assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 24 mesi di disoccupazione,
  • sgravio del 50% per tutti (100% per imprese del Mezzogiorno e artigiane),
  • riduzione premio INAIL,
  • agevolazioni per assunzioni senza limiti temporali

Se l’azienda ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o sospensioni e intende assumere nuovo personale per pari unità, solo se sono trascorsi 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

Altri sgravi

In realtà, anche la Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto una formula di assunzione agevolata per i disoccupati da almeno 12 mesi: lo sgravio contributivo si applica in questo caso per assunzioni di donne di qualsiasi età e lavoratori di oltre 50 anni. La riduzione dei contribuiti INPS  è al 50% per 36 mesi, in un arco di tempo di 12 o 18 mesi (contratto determinato o indeterminato).

Mentre finora le due opzioni per assumere disoccupati potevano accavallarsi (Legge 407 e Legge Fornero) – tanto da portare l’INPS a chiarire come fosse da applicare in questi casi quella valevole per 24 mesi, eventualmente utilizzando entrambe in alcune circostanze (Circolare 111/2013)  – con la Legge di Stabilità e la soppressione della 497 il “problema” non si pone più.

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