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ISEE 2015

A partire dal 2015, oltre alla dichiarazione dei redditi precompilata arriverà anche il nuovo Isee precompilato. La modulistica verrà messa a disposizione nelle prossime settimane, in modo che i Comuni possano rielaborare le soglie Isee in base alle quali parametrare i costi dei servizi offerti e le prestazioni rese

Tra le novità del nuovo modello Isee 2015, un ampliamento delle tipologie dei redditi ammessi ed una maggiore rilevanza al nucleo familiare ed alla presenza di eventuali figli disabili.

L’obiettivo della revisione dell’indicatore è di migliorare l’equità sociale a favore delle famiglie più numerose e disagiate. Per evitare false dichiarazioni, verranno ridotte al minimo le autocertificazioni. In sostanza, il contribuente riceverà l’Isee precompilato con le informazioni ricavate facendo accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria (giacenze medie dei conti correnti e quelli sull’esistenza di mutui casa, ecc.). Come ulteriore semplificazione potrebbe essere previsto l’invio dell’Isee ai centri che lo richiedono come università, Comuni e scuole direttamente da parte dei Caaf (oggi il servizio di rilascio della certificazione è interamente a carico dell’Inps).
COME SI CALCOLA IL REDDITO

Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero
Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.
Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l’intero valore della casa ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un’eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.
È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
– spese sanitarie;
– spese per l’acquisto di cani guida;
– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
– spese mediche e di assistenza specifica.

FONTE: http://www.cgillaziospi.it

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