L’art. 7 della Nuova legge di Stabilità 2015 ha istituito un nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo rivolto a tutte le imprese di ogni settore e dimensione, per il periodo 2015-2019. La legge di Stabilità è attualmente in fase di approvazione da parte delle Camere, E non è escluso che l’attuale bozza possa subire delle modifiche. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un apposito decreto fisserà in seguito il regolamento operativo.
Beneficiari
Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- a) Lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti;
- c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenti e capacità esistenti di natura scientifica tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piano, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni piani purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione di convalida;
- d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le seguenti spese:
- a) Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di un titolo di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di Iva;
- c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start up innovative;
- d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Agevolazione
Il credito d’imposta sarà pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.
L‘importo massimo annuale concedibile è di 5.000.000,00 Euro per ciascun beneficiario, purché le
spese per attività di R&S non siano inferiori a 30.000,00 Euro.
Scadenza
La legge di Stabilità 2015 è attualmente in fase di approvazione da parte delle Camere; non è escluso che la bozza possa subire delle modifiche. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un apposito decreto fisserà il regolamento operativo.
FONTE: http://progesa.com
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